Corte d’Appello di Genova, Sez III Civ, 4 marzo 2019, n 309, Maistrello Pres, DARI rel., P.A., primaria Associazione di rappresentanza della categoria agricola (Avv. Pierangelo Olivieri)
GIURISPRUDENZA DI MERITO – RISARCIMENTO DEL DANNO – FORMALIZZAZIONE DEL MANDATO
Fatto e ragioni della decisione
Nel caso di specie il Sig P. A. lamentava in primo grado l’avvenuto inadempimento di un mandato, conferito alla primaria Associazione di rappresentanza della categoria agricola, ai fini di ottenere un risarcimento.
La convenuta Associazione ha sostenuto per contro che non ci fosse stato alcun conferimento di incarico.
Il Tribunale dando ragione a quest’ultima, rigettava la domanda proposta dal Sig. P.A..
Il Sig. P.A. decideva, quindi, di rivolgersi alla Corte d’Appello. Non essendo però riuscito a dimostrare di aver conferito l’incarico con prove documentali, La Corte adita ha nuovamente rigettato la domanda.
Essenzialità della formalizzazione del mandato
In primo grado la Corte ha sostenuto l’essenzialità della formalizzazione del mandato, decisione che è stata confermata in Appello tramite il rigetto del ricorso.
La teoria secondo cui, in questo caso, sarebbe necessaria la forma scritta si discosta da quella autorevole dottrina che ritiene non esistente l’obbligo di formalizzazione in base al principio di libertà delle forme presente nel nostro ordinamento.
Nel 2013 infatti la Cassazione con sentenza n. 20051 si era espressa in senso contrario ritenendo che il mandato ad acquistare un immobile non richieda sempre e comunque forma scritta.
In dottrina esistono molte teorie a riguardo e controverse tra loro:
• Autori come Mirabelli hanno sostenuto la possibile applicazione analogica dell’art. 1392 in materia di procura (“La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”).
• L’orientamento condiviso maggiormente dalla dottrina sostiene il principio della libertà delle forme in linea generale, ma non quando il mandato (sia esso con rappresentanza o senza) abbia ad oggetto l’acquisto o la vendita di diritti immobiliari, nel qual caso sarebbe necessaria la forma scritta. Sembrerebbe che anche questa teoria sostenga la libertà della forma di un mandato che abbia oggetto diverso da quello dell’acquisto o della vendita di diritti immobiliari, come nel caso di specie.
La Corte di primo grado nel caso concreto invece ha ritenuto corretto basarsi esclusivamente su prove documentali, dai quali non è emerso nessun atto idoneo a conferire l’incarico in capo alla primaria Associazione di rappresentanza della categoria agricola.